Legge Gelli, le novità più rilevanti per il settore sociosanitario

A quasi due anni dall’entrata in vigore della Legge Gelli (Legge 8 marzo 2017, n. 24Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), con tre decreti attuativi approvati e un quarto in dirittura d’arrivo, quali sono le novità più rilevanti per il settore sociosanitario? E come si sta muovendo la Cooperativa per adeguarsi ai cambiamenti introdotti dalla nuova normativa? Ne parliamo con il responsabile del Settore Anziani della Cooperativa Carmine Di Palma.

“All’articolo 1 la legge Gelli introduce un cambiamento radicale – afferma Di Palma – ovvero il principio che la sicurezza delle cure sia garantita da una buona organizzazione per la gestione del rischio clinico. L’eventuale errore, in sintesi, non è soltanto di chi commette materialmente l’azione, ma è da ricercare anche negli aspetti organizzativi e strutturali. Questo impone alle strutture sanitarie e sociosanitarie di ripensare la propria presa in carico dell’ospite”.

All’articolo 2 la legge prevede l’istituzione in ogni regione il Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che ha il compito di raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sugli eventi avversi, sui near-miss e di trasmetterli annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

“La Toscana ha istituito il Centro regionale di gestione del rischio clinico già dal 2001 – spiega Di Palma – Ora anche le strutture socio-sanitarie pubbliche e private, come le RSA o le strutture residenziali per disabili, sono chiamate a fare le segnalazioni previste dalla legge. La nostra Cooperativa sta lavorando per implementare da qui ai prossimi mesi un modello organizzativo basato sulla gestione del rischio. Abbiamo coinvolto il coordinamento delle RSA e delle strutture residenziali per disabili con un primo incontro che si è svolto il 21 gennaio scorso, così da definire come procedere”.

La Cooperativa sta avviando anche un percorso interno per capire come costruire un modello di segnalazione degli eventi avversi al Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e ha pianificato anche dei percorsi formativi su questo.

Infine, un altro aspetto di interesse è quello che riguarda le novità previste per le Strutture sanitarie e sociosanitarie e per coloro che esercitano professioni sanitarie. Spiega Di Palma: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata  che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile,  delle loro condotte dolose o colpose”.

Gli esercenti le professioni sanitarie hanno l’obbligo dell’assicurazione per esercitare la professione. La legge li chiama in causa in caso di colpa grave o di grave negligenza. Si veda a questo proposito l’Art. 590-sexies (Responsabilità colposa  per morte o lesioni personali in ambito sanitario) che recita: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal  secondo comma. Qualora l’evento si sia  verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono  rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in   mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni  previste  dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita’ del  caso concreto”.

Viene introdotto l’obbligo dell’assicurazione, anche se manca ancora il relativo decreto attuativo, e viene introdotto l’onere della prova per la struttura sanitaria o sociosanitaria chiamata in causa.